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SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA DOCENTI CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO ALL’ESTERO

SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA DOCENTI CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO ALL’ESTERO, INDICAZIONI OPERATIVE DAL MINISTERO PER L’ANNO SOLASTICO  2025-26

Con la nota n. 140431 del 20 giugno 2025 il MIM fornisce le indicazioni operative riguardanti i docenti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e che abbiano successivamente conseguito lo stesso titolo di specializzazione, a seguito della partecipazione al TFA in Italia.

Così come previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 71/2024:

 “coloro che, alla  data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un’università estera legalmente  accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo  specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in  maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni  con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento,  ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento  entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di  istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e  definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni  istanza di riconoscimento sul sostegno”. 

Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede altresì che:

 “La rinuncia all’istanza di  riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio  2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del  titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo  indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto  comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,  conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è  chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente  acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo  indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione  conseguito all’estero di cui al comma 1”.

Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali, a seguito delle comunicazioni di avvenuto conseguimento della specializzazione da parte degli interessati:

consolideranno le posizioni degli aspiranti procedendo allo scioglimento della riserva:

  •  nelle graduatorie concorsuali;
  •  nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze;
  •  nonché negli eventuali contratti che ne siano derivati.

 In particolare, con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, la comunicazione di conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia, per il biennio 24/25-25/26, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero:

  • determinerà lo scioglimento della riserva, senza impatti sugli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 26 del 19 febbraio 2025 del personale docente ed educativo.

SI ALLEGA: