RICHIESTA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE A. S. 2025-26
RICHIESTA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE A. S. 2025-26 SECONDO QUANTO STABILITO DA CCNI TRIENNIO 2025/26, 2026/27 e 2027/28
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità:
- salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.
Può partecipare all’assegnazione provvisoria:
- per i soli motivi indicati precedentemente , tutto il personale docente, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato:
- con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2025/26 o 2026/27 o 2027/28, fatto salvo quanto previsto per i docenti assunti a tempo determinato di cui all’art. 1, commi 14 e 15, e 16.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia:
- indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria;
- e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto/ distretto sub comunale, provincia).
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità:
- può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. mobilità;
- ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto:
- è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
Il servizio prestato in assegnazione provvisoria su posti di sostegno e posti di tipo speciale:
- concorre ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso:
- precede quella per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’ALLEGATO 1.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza o per altra classe di concorso di cui si possieda la specifica abilitazione:
- nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 ovvero 2026/27 ovvero 2027/28.
In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016 destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia:
- si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell’art. 8 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente:
- è considerato al pari della residenza.
All’istanza di assegnazione provvisoria:
- devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.
Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (ALLEGATO 3, lettera A):
- è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria);
- si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli, ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016, ai parenti o affini conviventi, per ricongiungimento ai fini dell’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente:
- dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
- nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento;
- l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento:
- la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella per gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del presente contratto con riferimento alle operazioni per la copertura dei posti di sostegno;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
– le preferenze espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno esaminate prioritariamente per la classe di concorso/tipo di posto di appartenenza e, in subordine, per le altre tipologie di posto o di classe di concorso richieste, diverse da quelle di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/2015:
- anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
Per il personale in part-time:
- l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione:
- purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno;
- o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) del successivo articolo 8.
Pertanto l’assegnazione è disposta:
- in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di specializzazione sul sostegno presenti nelle GAE, nelle GPS;
- nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Per ulteriori chiarimenti si allega il: