fbpx

OPERAZIONI DI CANCELLAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Come previsto dall’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento a tutte le graduatorie concorsuali e alle graduatorie ad esaurimento, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno provvedere: 

  • alla cancellazione dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo (tutti coloro che si trovano in posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista) dalla specifica graduatoria;
  • alla cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo presso l’istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova, così come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che dispone:

“In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova”.

Si precisa che:

  • le suddette operazioni non riferiscono ai docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. “GPS”).

I docenti interessati sono coloro che cumulativamente:

 a. siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’anno scolastico 2023/2024;

b. nell’a.s. 2024/25 abbiano svolto il periodo di prova;

c. dall’a.s. 2025/26 siano stati confermati in ruolo. 

Le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 31 ottobre p.v., fatta salva l’urgenza di intervenire sulle graduatorie che sono tutt’ora utilizzate ai fini degli scorrimenti per le immissioni in ruolo.

SI ALLEGA