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GPS – ELENCHI AGGIUNTIVI – PRIMA E SECONDA FASCIA DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO – CONTROLLO E VERIFICA DELLA GRADUATORIA–VALUTABILITÀ DEL SERVIZIO – IL PUNTEGGIO CHE VIENE RIDETERMINATO

Breve sintesi su alcuni punti previsti dall’OM n. 27 del 16-02-2026.

Premesso che in ciascuna provincia sono costituite le GPS, finalizzate in subordine allo scorrimento delle GAE, per l’attribuzione delle supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Le GPS sono distinte in I e II fascia e sono costituite dagli aspiranti docenti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate. 

Ai fini del rinnovo e dell’aggiornamento delle GPS di prima e seconda fascia:

  • i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti docenti attraverso le procedure informatizzate. 

 I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati:

  • se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lettera b), e all’articolo 7, comma 4, lettera e), punto i): (Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026).

le graduatorie saranno aggiornate:

  • sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate;
  •  le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. 

GLI ASPIRANTI GIÀ INSERITI NEL BIENNIO PRECEDENTE

Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze:

  • sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse

Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio:

  • sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza;
  • la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo le medesime tempistiche previste all’articolo 7, comma 4, lettera e), punto i), per le dichiarazioni di avvenuto conseguimento dei titoli di abilitazione e specializzazione, (entro il 30 giugno 2026).

In caso di mancata conferma:

  • la valutazione del servizio è ricondotta alla data di chiusura dell’istanza.

DOCENTI INSERITI NELLE GAE

Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS:

  • la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. 

Qualora la provincia di inserimento in GAE coincida con quella delle GPS:

  • l’iscrizione nelle GPS non può avvenire per le classi di concorso/tipologie di posto per le quali gli aspiranti sono presenti a pieno titolo nelle GAE.

Tale limitazione non si applica:

  • a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (riserva “S”). 

In occasione del rinnovo delle graduatorie, agli aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per l’antecedente periodo di vigenza:

 il punteggio assegnato per il biennio 2024/2025-2025/2026, in relazione ai titoli presentati e alle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti è rideterminato sulla base delle nuove tabelle di valutazione.

 In caso di domanda di aggiornamento, al punteggio rideterminato ai sensi del periodo precedente:

  • si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 24 giugno 2024 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2024/2025-2025/2026 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data. 

ELENCHI AGGIUNTIVI

A seguito della cessazione dell’efficacia degli elenchi aggiuntivi:

  • all’atto dell’aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

POSTI COMUNI INFANZIA PRIMARIA E EDUCAZIONE MOTORIA

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria e ai posti di educazione motoria nella scuola primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia relativa ai posti comuni:

  • è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

 La seconda fascia relativa ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita:

  • dai soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009.

POSTI COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso.

POSTI DI SOSTEGNO

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

 b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza per l’inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999 e che siano in possesso:

i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO

Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. inserimento nella seconda fascia delle GPS relative al biennio 2024/2025-2025/2026;

ii. abilitazione per la scuola primaria;

iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS-65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS-87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM-57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;

iv. laurea in scienze dell’educazione L-19.

CONTROLLO E VERIFICA DELLA GRADUATORIA

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro:

  • effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando entro 3 giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall’aspirante nell’istanza di partecipazione;

Entro 3 giorni dal termine dei controlli di cui al comma precedente, in caso di esito positivo della verifica:

  • il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’ufficio competente e ne dà comunicazione all’interessato;
  • l’ufficio territorialmente competente convalida a sistema i dati contenuti nella domanda.

 I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.

In caso di esito negativo della verifica:

  • il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
  • comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.  

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti   determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR n. 445del 2000. 

Il servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico:

  • dichiarato come prestato di fatto e non di diritto;
  • lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato;
  • non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, fatte salve eventuali sanzioni penali o amministrative.  

ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS PER L’A.S. 2027/2028

I docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro i termini specificati da un successivo decreto: 

  • possono richiedere l’inserimento, per l’anno scolastico 2027/2028, in appositi elenchi aggiuntivi, cui si attinge a seguito dello scorrimento della prima fascia e in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. 

Qualora detti aspiranti docenti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS:

  • l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto;
  • analogamente, possono richiedere l’inserimento negli appositi elenchi gli aspiranti abilitati che   conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per il rispettivo grado   di istruzione, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui   all’articolo 67 del Testo Unico. 

Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi e della definizione della relativa   tempistica:

  • entro il 31 dicembre del 2026 è emanato specifico decreto del Ministro. 

All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo:

  • il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto per i corrispondenti posti e classi di concorso;  
  • gli interessati presentano domanda per via telematica all’ufficio scolastico   territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema. 

Guarda anche:

PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO