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DISPOSIZIONI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2022/23, è di 94.130 posti, come ripartiti nell’allegato B.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato:

  • per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti;
  • per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

POSIZIONI DI ESUBERO

 Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero:

  • sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto;
  • se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione.

Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sarà coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016;

– successivamente a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie – del concorso straordinario indetto con DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensivo della fascia aggiuntiva nel limite del 50% dei posti residui;

al concorso ordinario per titoli ed esami, bandito con dd 21 aprile 2020, n. 498 – come modificato dal dd 18 novembre 2021, n. 2215 – è destinato l’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili e comunque il residuo dei posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente;

l’eventuale posto dispari sarà assegnato, per l’anno scolastico 2022/2023, alla procedura del concorso ordinario.

Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario:

  • il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale;
  • riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG 1546/2018;
  • eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Il contingente destinato alle graduatorie concorsuali:

  • sarà coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016);
  • e successivamente – a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie – delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, per l’anno scolastico 2022/2023 comprensivo della fascia aggiuntiva   nel limite del 60% dei posti residui.

Completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote:

  • è disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati.

L’eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.

  Determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario:

  • il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale;
  • riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020.

 Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti:

  • saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario;
  • viceversa, eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20.

LE DISCIPLINE “STEM”

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, i vincitori del concorso ordinario di cui al dd del 21 aprile 2020, n. 499 – come modificato dal DDG 31 gennaio 2022, n. 252:

  • hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 nella procedura di cui al dd 826/21;
  • questi ultimi si trovano a loro volta in posizione prioritaria rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nella procedura di cui al DDG 252/22.

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI AI CANDIDATI

Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato avviene:

  • sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.

GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO

L’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del   decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023:

  • limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La disciplina di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento.

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi:

  • si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.

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Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede – fermo restando il limite del contingente assegnato – a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

  In occasione della ripartizione dei posti in ambito provinciale, l’Ufficio scolastico regionale provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti di sostegno messi a bando nei concorsi ordinari indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, e D.D. del 21 aprile 2021, n. 499, qualora non siano disponibili le relative graduatorie. L’accantonamento è disposto prima della procedura prevista dall’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’articolo 4, comma 1-ter del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96.

Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2021/2022, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

  Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti attribuiti, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato a livello regionale. Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo, non potranno essere utilizzati né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

  • Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
  • L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

  PER LA DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI RISERVA 

  • Per il personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata unica;
  • sono da considerare come unica graduatoria anche altre tipologie di graduatorie come quelle del concorso ordinario, compreso   i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

  Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso Decreto Ministeriale:

  • è obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE IMMISSIONI IN RUOLO

Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolasti territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo.

  L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune:

  • consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta

  • la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno:

  • non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

  È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

  Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate:

  • attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese;

 Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria:

  • dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese;
  • nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2022/2023.

 SI ALLEGA: