AUTORIZZAZIONE DEI POSTI E MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER L’A.A. 2025/2026 – Decreto Ministeriale n. 138 del 27-01-2026.
Sono stati avviati i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2025/2026.
Con il decreto n 138/2026 per i percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU, vengono definiti inoltre il numero dei posti autorizzati su base regionale e per classe di concorso.
I posti autorizzati sono indicati:
- nell’allegato A.
Come offerta formativa è previsto:
a) Un Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
b) Un Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
Si può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso:
- in una sola istituzione.
QUALORA LE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI AI PERCORSI di cui alla lett. a) eccedano i posti autorizzati:
- i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B.
Per l’accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 26 gennaio 2026, prot. n. 137, (nell’ambito della quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.
Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva).
Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A.
QUALORA LE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI AI PERCORSI di cui alla lett. b) eccedano i posti autorizzati e riservati:
- i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 26 gennaio 2026, prot. n. 137.
In tutti i suddetti casi i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
SVOLGIMENTO E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE
Per l’anno accademico 2025/2026:
- sono prorogate le disposizioni relative alla possibilità di svolgere fino al 50 per cento delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con esclusione dei tirocini e dei laboratori.
Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici:
- avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.
Per l’accesso alla prova finale (art. 9 del DPCM 4 agosto 2023):
- è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
POSTI DI INSEGNANTE TECNICO PRATICO
Fino al 31 dicembre 2026, per i posti di insegnante tecnico pratico:
- rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 4 comma 1-sexies del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164).
Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici:
- possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.
ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio:
- è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio:
- i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
PERCORSI DI COMPLETAMENTO
Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile:
è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nei due a.a. 2023/2024 e 2024/2025, e nel corrente a.a. 2025/2026 nella seguente articolazione:
a) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
c) Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).
Per il percorso di completamento di cui alla lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate:
- non può superare l’importo di euro 2.500.
CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI ABILITAZIONI
I percorsi di cui all’art. 13 del DPCM, esclusi dal livello sostenibile:
- possono essere attivati dalle Istituzioni che abbiano conseguito l’accreditamento nei due anni accademici precedenti e nell’anno accademico in corso.
I contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento:
- sono stabiliti sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche:
- anche mediante modalità telematiche sincrone (così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).
Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’istruzione e del merito:
- dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione.
TITOLI ESTERI
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero:
- sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.
SI ALLEGA:
