fbpx

MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA

MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA

Anno scolastico 2018/2019

È stato prorogato il Contratto integrativo di mobilità del personale docente valido per l’anno scolastico 2018/2019. Esclusivamente per la mobilità di quest’anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo all’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola.

La mobilità avrà un’unica fase per ciascun grado scolastico e consentirà a tutti i docenti, anche i neo assunti, di presentare istanza. Questo varrà sia per gli spostamenti all’interno che fuori dalla provincia di titolarità.

Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI saranno definite con successiva ordinanza ministeriale.

DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI

Tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La mobilità per l’anno scolastico 2018/19 si svolge per scuole e/o ambiti territoriali.

MOBILITA’ PROFESSIONALE

Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione.

Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/03/97 e del DPR del 15/03/2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria).

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal CCNI.

Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Con un’unica domanda si potranno esprimere fino a 15 preferenze di cui al massimo 5 scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intra provinciale che quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province. (Le preferenze sintetiche per i comuni oppure per i distretti non saranno più esprimibili).

La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale.

Nel caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande.

I posti di tipo speciale di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio e comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti; ai fini del computo del quinquennio è calcolato l’anno scolastico in corso.

Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo di domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’educazione degli adulti, è necessario, in caso di preferenza sintetica (ambito o provincia) esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.

È prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi:

Per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziare.

Per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per i lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali.

 

SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti e sui posti disponibili dell’organico dell’autonomia.

Sono inoltre disponibili:

  • le cattedre e i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
  • le cattedre e i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo;
  • le cattedre e i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
  • le cattedre e i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi:

  • Nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docente;
  • Per la scuola primaria, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere. I posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docente; i posti per l’insegnamento della lingua inglese sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese. I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua;
  • L’organico della scuola d’infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso o sede di organico dei docenti;
  • L’organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini;
  • Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado i movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti verranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda;
  • Nelle scuole secondarie di II grado coloro che desiderano il trasferimento, all’interno dello stesso istituto dal corso diurno al corso serale dovranno farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale e viceversa se si desidera il trasferimento dal corso serale al corso diurno. Nel caso in cui l’insegnante indichi preferenze di tipo ambito o provincia, qualora desideri essere assegnato anche su cattedre che funzionano con corsi serali, devono farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo domanda e tale richiesta vale per tutte le preferenze espresse.

 

 

SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto

I) che vale anche per la mobilità professionale.

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Personale scolastico docente non vedente.

Personale emodializzato.

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata, spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio.

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92.

Personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo.

Personale appartenente alle categorie previste al comma 6, dell’art. 33 della legge 104/92.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE; ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza da province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

La condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente, tale disposizione non trova applicazione solo nel caso dei figli disabili (certificazione di disabilità rivedibile).

V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI LOCALI

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio.

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’a.s. 2018/19, domanda volontaria di trasferimento.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio nel seguente ordine:

  1. Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale. (Non devono essere considerati coloro che sono stati trasferiti da posto comune a posto di lingua nella stessa scuola)
  2. Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. (Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze).

VALUTAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO

La valutazione degli anni di servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno), nella mobilità d’ufficio viene effettuata invece nella seguente maniera:

I primi quattro anni sono valutati 3 punti per ogni anno, il periodo eccedente i quattro anni è valutato per i 2/3 (2 punti per ogni anno).

ACLIS mette a disposizione sul sito www.aclis.it alla sezione “Modulistica per il personale scolastico” tutta la documentazione, che è stata utilizzata nel precedente anno scolastico, da allegare alla domanda per la mobilità.

Lascia un commento