CESSAZIONI DAL SERVIZIO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA con effetti dal 1° settembre 2027.
Per il personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola il termine per la presentazione delle domande è fissato al 21 ottobre 2026, per:
- le cessazioni per raggiungimento del massimo di servizio;
- le dimissioni volontarie;
- il trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle domande è al 1° marzo 2027.
DOMANDA DI REVOCA
Possono presentare la relativa domanda di revoca entro i suddetti termini:
- i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Entro il termine del 21 ottobre 2026 sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
- da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico:
- sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’istruzione e del merito/INPS.
I termini dell’accertamento:
- terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all’esatta ricognizione:
- delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo;
- dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2027.
- Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle suddette prestazioni sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’INPS.
Adempimenti Finali
L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo:
- non necessita di uno specifico provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze:
- l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso:
- l’accoglimento delle domande è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
– I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e A.T.A. di ruolo:
- utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
Al personale in servizio all’estero:
- è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta:
- presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
- dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2026.
SI ALLEGA:
- Decreto MIM n. 193 del 23-09-2026
- Circolare Ministeriale n. 24818 del 24-09-2026
- Tabella riepilogativa requisisti
