LA CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO
LA CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A.S. 2025/2026
Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:
- gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno;
- sono confermabili i docenti che, nell’a.s. 2024/25 stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o l’abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario;
- non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee;
- per i docenti privi di specializzazione, ulteriore prerequisito necessario per la partecipazione alla procedura è l’essere stati individuati dalla seconda fascia delle GPS di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.
La procedura si articola nelle seguenti fasi:
- Istruttoria da parte del dirigente scolastico;
- con nota n. 123954 del 29 maggio 2025 sono state fornite le relative indicazioni operative;
- una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente).
Espressione di volontà da parte del candidato
I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”:
- esprimeranno la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 32 del 2025.
Qualora esprima la volontà di accettare:
- l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).
- l’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante;
- pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello.”
Qualora esprima la volontà di non accettare:
- l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.
Si evidenzia che, ai fini della verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio competente:
- è necessario che l’aspirante compili anche la sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.
VERIFICA DA PARTE DEGLI UFFICI TERRITORIALI
Al positivo esito della verifica, gli uffici adottano un formale provvedimento di conferma, inderogabilmente entro il 31 agosto 2025.
Conseguentemente, al docente confermato viene inibita la partecipazione alle procedure di conferimento delle supplenze:
- fatto salvo il diritto al completamento, nel caso di conferma su uno spezzone orario, nell’ambito del conferimento delle supplenze a livello provinciale.
Alla procedura di conferma può partecipare, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che:
- nell’a.s. 2024/2025 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a.s. 2025/2026 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo:
- sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE).
- in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale;
- in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale.
A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina:
- gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l’apposito report fornito dal sistema informativo, indicando altresì la data presunta per l’elaborazione del successivo turno di nomina.
Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c):
- si utilizzano le Graduatorie di Istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza:
- è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS;
- nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.
SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO
Coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero:
- partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa;
- se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata;
- se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado:
il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione:
- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
- in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92:
- si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica;
- in nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Si chiarisce, inoltre, che:
solo per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica:
- nei confronti di qualsiasi sede scolastica.
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33:
- il beneficio risulta applicabile, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI
Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis):
- opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
SI ALLEGA
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