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PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ATTIVATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N. 106.

Con decreto ministeriale del 24-04-25, n. 75, e con decreto interministeriale del 24-04-25, n. 77 è stata data attuazione alle disposizioni normative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, finalizzate ad elevare la qualità dell’inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio.  

 I due provvedimenti affrontano la questione relativa alla grave carenza di docenti specializzati sul sostegno, prevedendo l’attivazione, in via straordinaria, transitoria e aggiuntiva all’offerta formativa delle università:

  • di percorsi di specializzazione per il sostegno destinati a docenti che, pur in assenza del prescritto titolo di specializzazione, hanno effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno;
  • ed a coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all’estero per il quale abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento e per cui siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero con riferimento al quale abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale con il Ministero. 

L’INDIRE e le Università attiveranno:

  • i corsi relativi alle procedure di cui agli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 rispondendo ad avvisi del Ministero dell’istruzione e del Merito che saranno emanati dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.  

I corsi di specializzazione:

  • si svolgeranno in modalità telematica e prevalentemente sincrona con esami in presenza.

 Le attività di tirocinio, ove previste:

  • verranno svolte in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

 La durata dei corsi:

  • dovrà essere non meno di quattro mesi. 

 Le due procedure prevedono dei requisiti di partecipazione e percorsi di specializzazione differenti.

In particolare, il decreto ministeriale del 24-04-25, n. 75, attuativo delle misure di cui all’art. 6 del decreto-legge 71/2024:

  • prevede l’attivazione di percorsi di specializzazione di 40 Crediti formativi per docenti che hanno effettuato almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno, senza avere il titolo, negli ultimi cinque anni sul medesimo grado. 

 Il decreto interministeriale del 24-04-25, n. 77, attuativo delle misure di cui all’art.7 del decreto-legge 71/2024:

  • prevede l’attivazione di percorsi di specializzazione di 48 crediti formativi, ovvero di 36 crediti formativi nel caso in cui gli aspiranti siano in possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione.

Tali percorsi sono rivolti:

  • a coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU;
  • e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.  

 L’iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata:

 alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Le modalità di rinuncia:

  • sono disciplinate dall’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale;
  • all’atto di iscrizione ai percorsi di formazione, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Università gli estremi della rinuncia espressa.  

 Le sedi di svolgimento dell’esame finale:

  • sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici Scolastici Regionali competenti territorialmente.

la commissione d’esame è composta:

  • dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.

SI ALLEGA: