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PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO

PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

L’ordinanza disciplina, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028:

  • il rinnovo e l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;
  • l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno e del personale educativo.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti potranno presentare istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza, a pena di esclusione:

  • in un’unica provincia;
  • per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti;
  • nonché per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti previsti;
  • l’istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza dovrà essere unicamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica; 
  • le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

I candidati potranno presentare istanza di partecipazione:

  • dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. (giorno di pubblicazione dell’ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it)

Per accedere alla compilazione dell’istanza:

  • occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE); 
  • inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche:

  • collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dovrà dichiarare:

  • i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.

INSERIMENTO CON RISERVA

Potranno essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono entro il 30 giugno 2026:

  • l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno;
  • lo specifico titolo negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico.

Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo:

  • potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026.

 Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate:

  • comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

TITOLO DI ACCESSO CONSEGUITO ALL’ESTERO

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta:

  • devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

 Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia:

  • occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

L’inserimento con riserva:

  • dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. 

Si precisa che devono essere dichiarati:

  • tutti i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all’ordinanza.

RISERVE

 I candidati interessati:

  • devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

 Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda:

  • indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Non si tiene conto delle istanze che non contengono:

  • tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’ordinanza.

Non è valutata la domanda:

  • presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all’art. 3, c. 2 dell’OM;
  • nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’art. 6.

È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all’art. 7 c. 4, lettera e, punto i dell’OM. (coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026).

Gli aspiranti docenti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione:

  • senza produrre alcuna certificazione.

 E’ fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

  • titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all’estero, qualora ancora non riconosciuti;
  • nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato. 

Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7:

  • dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall’Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione.

Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile:

  • la natura selettiva dell’accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l’obbligo di frequenza;
  • la traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati in altri Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Gli aspiranti docenti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante dell’ordinanza.

SI ALLEGA:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1;

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2;

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3;

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4;

e) prima fascia ITP, allegato A/5;

f) seconda fascia ITP, allegato A/6;

g) prima fascia sostegno, allegato A/7;

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8;

i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

OM n. 27 del 16 febbraio 2026