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Concorso docenti 2016: le categorie illegittimamente escluse

Già da tempo ormai, presso il Ministero dell’Istruzione, sono iniziati i lavori per l’approvazione del bando di Concorso Docenti 2016 che (si spera!) verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Il bando del Concorso Docenti sarà regolato dalle previsioni della legge 107, relativa alla riforma del sistema di istruzione e formazione. Quest’ultima prevede che il requisito d’accesso al concorso per tutto il personale docente sia aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Nello specifico, l’art. 1, comma 110, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, prevede che: “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento (…) Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.

Dunque, a dispetto dei principi che regolano i concorsi pubblici (primo tra tutti il c.d. favor partecipationis) saranno davvero in tanti ad essere ingiustamente esclusi dal Concorso Docenti 2016.

Sono numerose le lamentele giunte alla nostra redazione da parte dei laureati non abilitati che, dopo anni di sacrifici e di studi, hanno la legittima aspettativa di poter accedere all’insegnamento, partecipando alla procedura concorsuale.

I nostri legali – riservandosi di approfondire ulteriormente la questione – fanno sapere che, alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, hanno certamente diritto ad essere ammessi al Concorso Docenti  le seguenti categorie di soggetti:

  • coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 31 agosto 2014 (termine ultimo per partecipare “con riserva” al II ciclo TFA) e che non hanno avuto alcuna possibilità di abilitarsi, poiché non è stato ancora emanato il bando del TFA III ciclo e – ad oggi – non esiste alcun percorso abilitante alternativo;
  • coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e non hanno ancora conseguito l’abilitazione (tra i quali sono ricompresi anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al TFA, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso);
  • coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Percorso Abilitante Speciale (PAS) e non hanno ancora conseguito l’abilitazione (tra i quali sono ricompresi anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al PAS, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso);
  • coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di Specializzazione per il SOSTEGNO e non hanno ancora conseguito l’abilitazione (tra i quali sono ricompresi anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al Corso di specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso).

Ma ad essere penalizzati, non saranno solamente i non abilitati!

Tra gli sfavoriti vi sono anche i docenti già di ruolo, cui sarà impedito di partecipare al Concorso per altra classe di concorso, con evidenti ripercussioni in termini di avanzamento di carriera.

Sarebbe opportuno ricordare che negli anni precedenti i TAR ed il Consiglio di Stato hanno decretato come illegittima l’esclusione dal concorso sia dei soggetti che non avevano potuto conseguire l’abilitazione prima della presentazione della domanda di partecipazione sia dei docenti di ruolo, riconoscendo loro il diritto a partecipare alla procedura concorsuale.

Insomma, per i giudici amministrativi è lesivo calpestare le legittime aspirazioni dei non abilitati nonché dei docenti di ruolo a partecipare ad una selezione pubblica nazionale. Infatti, secondo quanto da loro ribadito, ai primi va comunque offerta la possibilità di accedere al concorso (in quanto è costituzionalmente illegittimo limitarne la partecipazione per il mancato possesso di un requisito che non avrebbero mai potuto conseguire in quel preciso frangente temporale); ai secondi va offerta la possibilità di accedere al ruolo in altra classe di concorso, in modo da trovare una condizione più confacente alla propria preparazione e alle proprie aspirazioni.

Per questo, in attesa della pubblicazione del bando, l’Associazione Sindacale ACLIS resta a disposizione per fornire tutte le delucidazioni del caso, impegnandosi a garantire la tutela ed il riconoscimento dei diritti di tutti coloro che saranno ingiustamente danneggiati.

Per essere aggiornati in tempo reale o contattarci direttamente andate sul nostro sito www.aclis.it o sulla nostra pagina Facebook.

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