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ASSENZE PER MALATTIA SVOLGIMENTO VISITE FISCALI FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ RETRIBUZIONE

ASSENZE PER MALATTIA SVOLGIMENTO VISITE FISCALI FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ RETRIBUZIONE

Scheda Tecnica a cura di ACLIS  a.s. 2018/19 

Premessa 

L’ASSENZA  per malattia è disciplinata dall’art. 17 del CCNL/2007 e  per il personale ATA dall’art. 33 del CCNL/2018, relative alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

 Con il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, è stato emanato il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con il messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018 l’INPS, in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni amministrative e procedurali, ha fornito un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle istruzioni operative diramate, rammentando che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.

PROCEDURA PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA

Comunicazione dell’assenza per malattia

L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

CERTIFICAZIONE ONLINE

L’art.55 septies del D. Lgs n.165/01, aggiunto dall’art. 69 comma 1 D. Lgs n.150/09, in materia di controllo delle assenze dei dipendenti pubblici stabilisce che:

In tutti i casi di assenza per malattia (anche per un solo giorno) la certificazione medica è inviata per via telematica (salvo impedimenti tecnici del medico certificante), direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.

Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (i medici di famiglia di medicina generale convenzionati, la guardia medica, ospedali e pronto soccorso, strutture ambulatoriali delle ASL).

L’invio telematico soddisfa l’obbligo di fare recapitare la certificazione di malattia e di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R all’amministrazione di appartenenza entro 5 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.

Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Prima ipotesi 

L’art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che, per  l’effettuazione  di  visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi  per documentati  motivi  personali,  secondo la disciplina  dei  CCNL, o di istituti contrattuali  similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto          per la fruizione dell’istituto  (es.:  permessi  per  documentati motivi  personali),  avviene  mediante attestazione redatta dal  medico o  dal  personale amministrativo        della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L’attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure  trasmessa  direttamente  a  quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica,   la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF della attestazione.

Dall’attestazione debbono risultare:

  • la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige;
  • l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;
  • il giorno, l ‘orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

Si precisa inoltre che:

  • l’attestazione di presenza non  è una  certificazione  di  malattia  e, pertanto,  essa  non   deve   recare  l’indicazione della diagnosi;
  • al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l ‘attestazione non deve indicare il tipo di prestazione

Giustificazione dell’assenza per malattia ( per visite, terapie, ecc.)

Seconda ipotesi

Solo per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione  dell’assenza  per malattia.

In questa ipotesi:

  • il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità;
  • in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa);
  • il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

in questa ipotesi:

  • gli interessati dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto;
  • a tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l ‘effettuazione delle terapie nelle singole giornate;
  • l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che  la prestazione  è  somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

L’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

E’ compito dell’amministrazione:

  • richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate;
  • attivare i necessari controlli sul loro contenuto provvedendo alla  segnalazione  all’autorità  giudiziaria  penale  e  procedendo  per l ‘accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.

Richiesta della visita di controllo

La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico, mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.

L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 del Regolamento.

Svolgimento delle visite fiscali

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Fasce orarie di reperibilità

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:

 dalle 9 alle 13 

dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Verbale di visita fiscale

Nell’assolvimento del controllo affidatogli il medico e’ tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

Il verbale e’ trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS.

L’esito del verbale e’ reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di lavoro pubblico.

Le attività sono effettuate secondo le modalità indicate dall’INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Variazione dell’indirizzo di reperibilità

Il dipendente e’ tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da’ tempestiva comunicazione all’INPS mediante i canali messi a

disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

(Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione).

Mancata effettuazione della visita fiscale

  • In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, e’ data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
  • Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.

Mancata accettazione dell’esito della visita

  • Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico e’ tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
  • Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
  • In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Rientro anticipato al lavoro

  1. Ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e’ tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
  2. Il certificato sostitutivo e’ rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

 PERSONALE ATA

 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

( l’art. 33 del CCNL/2018, sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL  del 29/11/2007).

Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di:

  • visite;
  • terapie;
  • prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

I suddetti permessi sono:

  • fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro;
  • sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

I permessi orari:

  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10

Ai fini del computo del periodo di comporto:

  • sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
  • possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.

Inoltre nel caso di:

  • permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
  • rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

L’assenza per i permessi:

  • è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
  • l’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

L’assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico:

  • nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto;
  • nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie.

In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:

  • attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
  • attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
  • nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro:

  • è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti;
  • i lavoratori interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto.
  • a tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa anche dei:

  • permessi brevi a recupero;
  • dei permessi per motivi familiari e personali;
  • dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

La disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti è prevista dal CCNL/2018 o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

RETRIBUZIONE E COMPUTO DELLE ASSENZE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO :

  • spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio;
  • ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
  • le assenze per malattia retribuite o parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Durante tale periodo:

  • dal 1° al 9° mese la retribuzione fissa mensile è al 100%. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo
  • dal 10° al 12° mese la retribuzione fissa mensile è al 90%;
  • dal 13° al 18° mese la retribuzione fissa mensile è al 50%.

I primi 18 mesi di assenza per malattia (art. 17 c. 1 CCNL/2007) sono utili alla maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse; all’anzianità di servizio; alla progressione della carriera; al trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine rapporto.

Terminati questi 18 mesi il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi alle seguenti condizioni:

  • tali assenze (dal 19° al 36° mese art. 17 c. 2 CCNL/2007), su richiesta specifica del dipendente in casi di patologie particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.
  • l’amministrazione ha diritto di controllare lo stato di salute del dipendente e qualora a seguito di tale verifica, il lavoratore sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo all’interessato l’indennità sostitutiva del preavviso.
  • nel computo dei limiti sopra descritti, in presenza di patologie e gravi malattie invalidanti, non verranno calcolati i giorni di assenza per malattia dovuti al ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle terapie.

 PERSONALE  A TEMPO DETERMINATO

Personale con contratto stipulato per l´intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche

Rientrano in questa tipologia il personale che ha stipulato un contratto:

  • a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie provinciali (GAE);
  • conferito al 30/giugno-31/agosto dal Dirigente scolastico anche per spezzoni pari o inferiori le 6 ore.

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%);
  • nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%;
  • dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee.

Rientrano in questa tipologia:

tutte le supplenze brevi conferite dal Dirigente scolastico in sostituzione del titolare collocato in malattia, o in riduzione oraria per allattamento, comprese le supplenze per la copertura di posti che si sono resi disponibili dopo il 31 dicembre e le supplenze in sostituzione del  personale collocato in maternità.

Per queste tipologie di incarichi:

  • il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% ,senza interrompere l’anzianità di servizio;
  • superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

TRATTENUTA ECONOMICA

Durante i primi 10 giorni di ogni evento di assenza per malattia, al personale scolastico viene applicata una trattenuta economica dal cedolino.

Si precisa che:

  • resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
  • non ci saranno trattenute dal cedolino per i periodi di assenza dovute a convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante;
  • Il comma 2 del suddetto art.71 prevede che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

La decurtazione retributiva è relativa:

  • ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
  • opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni e dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.

Il primo comma dell’art. 71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08    ha disposto che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e cumulativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di malattia dovute ad infortunio sul lavoro o da altra causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

come evidenziato dalla Circolare n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, per i primi dieci giorni di malattia opera inderogabilmente la decurtazione prevista dalla legge, mentre per i giorni successivi, se l’assenza continua, si applica la disciplina propria del contratto collettivo di settore.

LE TRATTENUTE GIORNALIERE LORDE FINO AI 10 GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA

La decurtazione retributiva opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia ed è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.

Per il personale della scuola si riducono:

  • la retribuzione professionale docenti (RPD);
  • Il compenso individuale accessorio;
  • l’indennità di direzione del Dsga.

Assenze per gravi patologie 

Nei  casi  di  gravi  patologie,  che  richiedano  terapie  temporaneamente  e/o  parzialmente

invalidanti,  sono  esclusi  dal  computo  dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  oltre  ai  giorni  di ricovero  ospedaliero  o  di  day-hospital,  anche  quelli  di  assenza  dovuti  alle  conseguenze certificate delle terapie.

L’art. 17 c . 9 del CCNL /2007 disciplina le assenze per gravi patologie ed  è  prevista:

  • la retribuzione  intera;
  • l’esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia;

la  gravità  della  patologia   deve essere:

  • accertata e certificata dalla competente ASL;
  • collegata all’effettuazione di  terapie  che  per  loro  natura  e  modalità  di  svolgimento  possono  essere  temporaneamente  e/o  parzialmente  invalidanti  per  il

Nella  certificazione  che  si deve  esibire deve essere:

  • dichiarato che si tratta di una grave patologia, specificando anche  il  tipo  di  terapia  adottato;
  • rilasciata da  medici  dell’ASL,  (medico  di  famiglia  o    specialista  che  opera  presso  gli  ambulatori  ASL;

Non  è  idonea   la  certificazione  rilasciata  dal  medico  specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.

Assenza per malattia per infortunio sul lavoro e per causa di servizio

 L’assenza per malattia, dovuta ad infortunio sul lavoro, non si  computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo necessario affinché il docente giunga alla completa  guarigione  clinica  ( art. 20  c.  1  CCNL /2007).

Se  l’assenza  è  dovuta  a  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di servizio,  al  docente  spetta  l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.

 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO AI FINI DELLA MOBILITA’

 La valutazione del punteggio del  sevizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio ai fini della continuità va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente:

  • il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, ecc…;
  • il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio;
  • analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.

Si precisa che, al fine del superamento dell’anno di prova, le assenze per malattia non rientrano nel cumulo dei 180 giorni di servizio.

 

Si allega:

Decreto 17 ottobre 2017, n. 206

D.Leg.n.165/2001.art.55-septies

Circ Min. 2 del 17 febbraio 2014

INPS Messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018

DPR  n. 834 del 30 dicembre 1981

Modello di domanda assenza per malattia

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