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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI: Presentazione delle Domande dal 13 al 25 Luglio 2018

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI: Presentazione delle Domande dal 13 al 25 Luglio 2018

Il MIUR con la Nota n. 30691 del 04-07-2018 ha trasmesso l’ipotesi del CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per l’anno scolastico  2018-2019.

Le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte:

per la scuola primaria e dell’infanzia dal 13 luglio al 23 luglio

per la scuola secondaria di primo e secondo grado dal 16 luglio al 25 luglio

 

Modifiche del nuovo testo

E’previsto che tutti i docenti che risultino, dopo le operazioni di trasferimento, a qualunque titolo senza sede definitiva debbano essere destinatari dei provvedimenti di utilizzazione.

Per le utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici le eventuali disponibilità residue possono essere utilizzati, a domanda, in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto, dai docenti di ruolo, in possesso del titolo .

Per le assegnazioni provvisorie del personale docente è previsto che la domanda di ricongiungimento possa essere presentata, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini,purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

Viene ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza (anche il personale ATA).

Ai fini del ricongiungimento al familiare,è sufficiente esprimere, come prima preferenza, una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori, anche di diverso ambito.

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione, alle seguenti condizioni:

  • che stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine;
  • che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Nell’ambito della categoria sopra delineata, hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lett. m) dell’articolo 8 dell’ipotesi contrattuale.

Tale tipo di assegnazione è disposta, in subordine al personale di ruolo fornito di titolo di specializzazione, e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Al fine di fruire di tale istituto giuridico, il personale docente tramite istanza on line POLIS dovrà allegare specifiche autodichiarazioni da cui risultino i requisiti richiesti secondo i modelli che verranno resi disponibili in apposita sezione http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018.

Per la precedenza (personale coniuge di militare) in caso di mancata assegnazione provvisoria per indisponibilità di posti, può essere disposto, a favore del docente, l’impiego anche per attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione.

Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale, anche per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione, saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2018/19, nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all’art. 17 comma 5 D.lgs. 59 del 2017.

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. 207/18, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nell’ambito assegnato dal provvedimento del giudice.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2018.

Docenti destinatari delle utilizzazioni

  1. I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2018/2019, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:
  2. a) i docenti in soprannumero su ambito;
  3. b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2018/2019 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2010/2011 e successivi.

Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole dell’ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti;

  1. c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 4.2017, così come prorogato per l’a.s. 2018/19, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità,(docenti dichiarati idonei all’insegnamento);
  2. d) i docenti che, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  3. e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;

sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento;

i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art. 1 comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;

  1. f) i docenti titolari su insegnamento curriculare:
  • in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  1. g) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
  2. h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82 (docenti di Educazione Fisica e Educazione Musicale);
  3. i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99;
  4. l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  5. m) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011(docenti delle classi di concorso A031, A032e A077…) che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  6. n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis.
  7. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale.
  8. Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza incarico triennale, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
  • insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  • altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  • insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione.
  1. Il personale docente immesso in ruolo che non abbia ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo:
  • viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2018/19, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal CCNI anche in soprannumero;
  • inoltre possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.
  1. Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza;

dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta:

  • sulle disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza;
  • in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
  1. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
  2. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
  3. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
  4. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR19/16 e successive modifiche, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
  5. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
  • negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
  • per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
  • in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
  • per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
  • per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.
  1. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente.

Possono comunque chiedere:

  • l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
  • l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano;
  • l’utilizzazione può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Criteri di articolazione delle utilizzazioni

Le utilizzazioni sono effettuate:

  • sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati;
  • per il solo personale privo di una titolarità su scuola o di un incarico triennale, in assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati, l’utilizzazione avviene d’ufficio;
  • ai fini delle utilizzazioni del personale docente in soprannumero su ambito è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità;
  • i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente;
  • le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale;
  • l’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sugli ambiti della provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito;

Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2 e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato:

  • a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso;
  • in caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta formativa nonché per i posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.

Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale.

I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità:

  • prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
  • subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
  • in mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola il dirigente scolastico:

  • con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario;
  • l’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze;
  • analogamente l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.

Assegnazioni provvisorie personale docente

L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

– ricongiungimento al genitore.

Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2018/19 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità.

L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta:

  • dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
  • da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di ricongiungimento o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia;
  • da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità, i motivi precedentemente indicati;
  • da tutto il personale docente, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2018/19.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando:

 per i docenti della scuola infanzia e primaria fino a 20 preferenze;

per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado fino a 15 preferenze.

L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta:

  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
  • ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2018/19.

In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell’art. 8 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Ai fini del ricongiungimento al familiare è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori anche di diverso ambito.

L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;

– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

La mancata indicazione di almeno una delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera istanza di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 207 del 9.3.2018 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 9.

L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 5 dell’art. 3 del CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato per l’a.s. 2018/19, l’Amministrazione può disporre l’assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente CCNI.

L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione:

  • purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno;
  • in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lett. m) del successivo articolo 8. L’assegnazione di cui al comma precedente è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

 

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

Le precedenze riportate sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del C.C.N.I.

Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

  1. Personale con gravi motivi di salute
  2. a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge28 marzo 1991, n. 120);
  3. b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
  4. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  5. c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a.s. 2010/2011 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

  1. d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza almeno una scuola del comune di residenza;
  2. e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista un centro di cura specializzato;
  3. f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D. Lgs. n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza almeno una scuola del comune di residenza;
  4. Assistenza
  5. g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
  6. h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i)personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

  1. l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;

m)lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;

  1. n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

 

 

In relazione ai punti g)-h)-i)-n):

la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’O.M. 207 del 9.3.2018. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

la precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune prima di indicare preferenze relative a scuola di altri comuni. Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

  1. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
  2. o) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c; (docenti dichiarati idonei all’insegnamento…)
  3. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
  4. p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili. Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ. sottoscritto il 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

L’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno.

Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.

Sequenza operativa

Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2018/19, nonché i posti FIT da D.lgs. 59 del 2017.

Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.

Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto.

Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell’istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.

Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 1.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto 2018.

Scheda tecnica per una corretta compilazione delle Domande di Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie: i Modelli da allegare alle Domande:LINK

Si Allega:

Nota MIUR 04.07.2018  N. 30691

Allegato 1 – Sequenza operativa

Allegato 3 – Tabella per le Assegnazioni

Ipotesi CCNI